Il Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo,è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.

In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’obiettivo del FOIA è dunque promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di fornire indirizzi e chiarimenti alle amministrazioni pubbliche circa gli aspetti organizzativi, procedimentali e tecnologici connessi a una efficiente gestione dell’accesso civico generalizzato, il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la Circolare n. 2 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2019.

Accesso civico generalizzato e altre tipologie di accesso

L’accesso civico generalizzato si aggiunge alle altre forme di accesso previste dall’ordinamento – tra le quali, l’accesso civico semplice e l’accesso procedimentale – che continuano a operare in base a norme e presupposti diversi.

A differenza del diritto di accesso procedimentale (o documentale), che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela solo il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza invece del diritto di accesso civico semplice, che in base all’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza, consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.

I limiti all’accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato incontra limitazioni legate alla tutela degli interessi pubblici e privati contenuti nell’art. 5-bis del decreto trasparenza. L’amministrazione potrà quindi respingere l’istanza, fornendo adeguata motivazione, se la diffusione dei dati e/o documenti richiesti possa provocare un pregiudizio a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

  • la sicurezza nazionale;

  • la difesa e le questioni militari;

  • le relazioni internazionali;

  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

  • il regolare svolgimento di attività ispettive:

  • la protezione dei dati personali;

  • la libertà e segretezza della corrispondenza;

  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali.

L’amministrazione, inoltre, potrà rigettare la richiesta nelle ipotesi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha il potere di adottare linee guida recanti indicazioni operative per l’applicazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.

Chi può fare una richiesta Foia e cosa si può richiedere

Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato, senza l’obbligo di motivazione e senza dimostrare uno specifico interesse, per ottenere dati e/o documenti in possesso di qualsiasi pubblica amministrazione o ente soggetto alla disciplina.

A quali soggetti è possibile inoltrare una richiesta Foia

Il decreto legislativo n. 97 del 2016 prevede che si possano inoltrare richiestedi accesso civico generalizzato a tutte le pubbliche amministrazioni nonché a:

  • enti pubblici economici;

  • ordini professionali;

  • società in controllo pubblico (escluse le società quotate);

  • associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

  • in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, a società in partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500 mila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Come e a chi inoltrare una richiesta

È necessario individuare cosa si vuole ottenere con una istanza di accesso civico generalizzato in quanto istanze generiche, che non permettono di identificare la documentazione richiesta, possono essere respinte.

Seguendo le modalità di invio indicate nella pagina “Accesso civico” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’ente destinatario, l’istanza può essere alternativamente indirizzata a:

  • l’ufficio che detiene i documenti;

  • l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP);

  • altro ufficio appositamente individuato.

Cosa succede dopo l’invio di una richiesta

Dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione, quest’ultima ha 30 giorni per fornire un riscontro con provvedimento espresso e motivato, sia in senso positivo (accoglimento) sia negativo (diniego).

Nel caso in cui la pubblica amministrazione non risponda nel termine di 30 giorni, rigetti o accolga parzialmente l’istanza, è possibile presentare una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Nel caso si tratti di amministrazioni regionali o di enti locali, è possibile presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale ove costituito.

Infine, la decisione di prima istanza o quella emessa in sede di riesame può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.